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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 45
- Manutenzione e opere
1. Il concessionario è tenuto, di norma, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione.
2. In caso di sopravvenuta necessità, durante la concessione, di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi, l'amministrazione concedente ed il concessionario concordano, caso per caso, i tempi e le modalità della loro esecuzione nonché l'assunzione dei relativi oneri.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria, eventuali migliorie ed innovazioni devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione concedente; l'autorizzazione è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di governo del territorio e di sicurezza sui luoghi di lavoro ed all'impegno del concessionario a sollevare l'amministrazione da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori o per causa di essi.
4. In caso sia autorizzata la realizzazione di migliorie o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene in concessione e non siano esclusivamente finalizzate ad miglior godimento del bene stesso da parte del concessionario, l'amministrazione concedente può riconoscere lo scomputo dal canone di concessione del valore documentato delle stesse migliorie od innovazioni, o di parte di esso.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.