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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 40
- Concessioni amministrative all'uso dei beni
1. L'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile può essere consentito, purché non pregiudichi stabilmente la destinazione pubblica del bene, mediante il rilascio di concessioni amministrative all'uso.
2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, al rilascio delle concessioni provvede la struttura competente in materia di patrimonio.
3. Con l'atto di concessione del bene è approvato anche il relativo disciplinare che contiene, in particolare
a) il nome o l'esatta ragione sociale del concessionario e tutti i dati ad esso relativi quali il codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale;
b) l'esatta individuazione del bene o della porzione di esso oggetto della concessione, completa degli identificativi catastali, della superficie, del numero dei vani e di eventuali ulteriori elementi utili;
c) l'uso per il quale è rilasciata la concessione;
d) la durata della concessione;
e) il canone determinato secondo i criteri di cui all' articolo 43 ;
f) tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene ed in particolare quelle riguardanti la cauzione, la manutenzione, il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle spese dell'atto, comprese quelle di bollo e di registrazione che di regola sono poste a carico del concessionario;
g) i casi di decadenza e revoca secondo quando previsto dall' articolo 13 della legge regionale.
4. Al disciplinare è allegata l'individuazione planimetrica dei beni dati in concessione.
5. Fermo restando il generale divieto di subconcessione, il disciplinare può contenere l'autorizzazione all'utilizzo del bene o di porzione dello stesso da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.