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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 37
- Piano d'intervento sul patrimonio immobiliare
1. Ai fini della predisposizione del piano di intervento sul patrimonio immobiliare di cui all' articolo 11 della legge regionale, la struttura competente in materia di patrimonio elabora in via preliminare uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze ed identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 la struttura competente in materia di patrimonio redige un piano di intervento sul patrimonio immobiliare che indica, relativamente a ciascun intervento
a) la localizzazione dell'intervento;
b) la finalità e gli obiettivi dell'intervento;
c) l'identificativo dell'immobile;
d) la tipologia di intervento nonché la sua eventuale suddivisione in lotti funzionali;
e) la stima dei costi dell'intervento ed i tempi di attuazione;
f) le priorità.
3. Il piano e l'aggiornamento dello stesso sono approvati dalla Giunta regionale ogni anno prima dell'approvazione del bilancio di previsione e sono pubblicati integralmente sul BURT.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.