Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005
Art. 34
- Modalità procedurali per l'acquisto di beni immobili
1. Nel caso in cui si proceda all'acquisto di beni immobili a seguito di bando pubblico con finalità esplorativa, il dirigente competente in materia di patrimonio dispone la pubblicazione del suddetto bando in forma integrale sul BURT e per estratto su due quotidiani, da individuarsi in relazione alla loro diffusione nella zona richiesta per l'ubicazione dell'immobile; il dirigente può attuare ulteriori forme di pubblicità.
2. l bando di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'ubicazione dell'immobile,
b) le caratteristiche tecniche e funzionali richieste;
c) le modalità di presentazione dell'offerta;
d) l'indicazione dei criteri in base ai quali è effettuata la scelta;
e) ogni altra indicazione relativa ad adempimenti connessi al procedimento di acquisto.
3. Nel caso si proceda all'acquisto di beni immobili a trattativa privata, il dirigente competente in materia di patrimonio, in collaborazione con le strutture organizzative interessate all'acquisizione, provvede ai necessari adempimenti amministrativi e stipula i contratti di acquisto.
4. Restano comunque salve le diverse modalità per l'acquisto di beni immobili previste da specifiche norme.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.