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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 33
- Comodato
1. I beni mobili appartenenti al patrimonio regionale possono essere oggetto di comodato a favore di terzi quando siano strumentali all'esercizio di funzioni destinate a soddisfare un interesse pubblico regionale.
2. Al comodato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
3. Il decreto che approva lo schema di contratto di comodato è predisposto dal dirigente responsabile della struttura cui sono assegnati i beni, previo parere della struttura competente in materia di patrimonio; Il dirigente responsabile della struttura che ha in gestione i beni oggetto di comodato provvede altresì alla stipula del relativo contratto.
4. Il consegnatario provvede all'annotazione del contratto di comodato sul registro di cui all' articolo 23 ed all'invio di una copia del contratto alla struttura competente in materia di patrimonio.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.