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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 32
- Cessione dei beni dichiarati fuori uso
1. I beni dichiarati fuori uso, ma ancora suscettibili di utilizzazione, possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato o ad enti, associazioni, fondazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità di pubblico interesse.
2. I beni che presentano un residuo valore economico possono essere alienati a terzi, di norma tramite trattativa privata plurima, al prezzo di mercato; per beni con particolari caratteristiche o per motivi di economicità, qualora il valore di stima del bene sia pari o inferiore ad euro 1.000,00 si può procedere all'alienazione tramite trattativa diretta.
3. Nei casi di particolare valore del bene, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il dirigente competente in materia di patrimonio può disporre l'alienazione mediante offerta al pubblico; il prezzo a base di gara è fissato sulla base del valore attuale del bene, se determinabile, ovvero mediante stima.
4. E' ammessa altresì la cessione dei beni dichiarati fuori uso in conto prezzo di altro bene mobile che si intende acquisire, con espressa indicazione del prezzo di cessione; la cessione al fornitore è ammessa anche nel caso in cui, pur non attribuendo alcun valore al bene ceduto, consenta comunque un risparmio per lo smaltimento dello stesso.
5. Il consegnatario, sulla base dell'atto di cui all' articolo 31 comma 4, procede alla consegna dei beni al soggetto destinatario o all'acquirente ed effettua lo scarico degli stessi beni ai sensi dell' articolo 25
6. La consegna del bene deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare: uno è trasmesso alla struttura competente in materia di patrimonio, uno è consegnato al soggetto assegnatario ed il terzo viene conservato presso la sede inventariale.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.