Menù di navigazione

Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 18
- Compiti del consegnatario
1. Il consegnatario:
a) è responsabile della buona conservazione e gestione dei beni mobili durevoli assegnati e ne cura la dislocazione all'interno della sede inventariale;
b) fornisce indicazioni sulle modalità di assistenza tecnica per le macchine da ufficio e segnala le necessità di manutenzione/riparazione degli altri beni;
c) è responsabile della conservazione dei beni di facile consumo assegnati alla struttura e ne cura direttamente la distribuzione;
d) segnala il fabbisogno presunto di beni mobili durevoli e di facile consumo al fine di consentire una corretta programmazione della spesa; riceve e raccoglie le richieste di assegnazione di nuovi beni mobili e la trasmette con eventuali osservazioni alla struttura competente in materia di forniture;
e) segue le operazioni di consegna dei beni mobili da parte dei fornitori e verifica la regolare esecuzione delle forniture;
f) cura la presa in carico dei beni mobili di nuova assegnazione nei dieci giorni successivi alla consegna;
g) formula proposte di scarico di beni mobili ritenuti non più necessari alla propria sede inventariale e provvede alle relative operazioni;
h) formula proposte relative alla dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati e provvede alle operazioni conseguenti;
i) raccoglie le denunce di furto o smarrimento di beni mobili che trasmette, oltre che alla struttura competente in materia di patrimonio, a quella competente in materia di assicurazione;
l) provvede alla cessione in uso temporaneo, a soggetti terzi o a sedi inventariali diverse, dei beni mobili, previa autorizzazione scritta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza;
m) collabora alla predisposizione degli atti di comodato di beni mobili e provvede agli adempimenti conseguenti, tra cui l'annotazione del contratto di comodato sul registro di cui all' articolo 23 e l'invio di una copia del contratto alla struttura competente in materia di patrimonio;
n) effettua la ricognizione straordinaria dei beni di cui all' articolo 22 , comma 4;
o) provvede a contrassegnare con un numero d'ordine progressivo i beni mobili durevoli assegnati, ed iscrive in inventario quelli di valore unitario pari o superiore a euro 50,00 IVA inclusa;
p) redige per ogni stanza una scheda descrittiva che elenchi tutti i beni mobili in essa collocati;
q) aggiorna periodicamente l'inventario dei beni mobili e le schede descrittive.
2. Il dirigente competente in materia di patrimonio definisce con proprio atto le istruzioni e le modalità uniformi per lo svolgimento dei compiti da parte dei consegnatari.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.