Menù di navigazione

Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 17
- Categoria professionale e durata dell'incarico
1. Gli incarichi di consegnatario e di sostituto sono conferiti a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C, salvo quanto previsto al comma 3, con anzianità di servizio di almeno tre anni; ai fini del calcolo dell'anzianità viene considerato anche il periodo lavorativo svolto presso altre amministrazioni pubbliche.
2. La nomina non può essere conferita alle qualifiche dirigenziali, fatta eccezione per quanto previsto dall' articolo 29 per la biblioteca della Giunta regionale.
3. Nel caso di strutture e uffici periferici oppure in ipotesi eccezionali debitamente motivate l'incarico può essere conferito anche a dipendenti inquadrati nella categoria B.
4. L'incarico è conferito per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.