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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 13
- Ammortamenti
1. Ai fini della realizzazione di un sistema di contabilità economica regionale impostato a livello di centri di costo, come previsto dall' articolo 77 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n.61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"), le scritture patrimoniali quantificano l'ammortamento dei beni immobili e dei beni mobili utilizzati dagli uffici regionali, tenendo conto dell'incremento di valore del bene in caso di spese di manutenzione straordinaria.
2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla definizione di parametri e regole tecniche per la determinazione degli ammortamenti.
3. I beni mobili di cui all' articolo 28 del presente regolamento e tutti quelli aventi un valore inferiore ad euro 1.000,00 non sono soggetti ad ammortamento.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.