Menù di navigazione

Regolamento 9 febbraio 2005, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 16 febbraio 2005

Capo II
- Titolo autorizzativo
Art. 02
- Ambito di competenza
1. La struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione all’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera c), l.r. 42/1998 , per i servizi automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilità con analoghe caratteristiche o funzioni, i capoluoghi di provincia ed il Comune di Piombino in quanto centro dotato di infrastrutture per la mobilità marittima aventi rilevanza a livello regionale .
2. L’autorizzazione relativa ai servizi che interessano il territorio di due regioni, con percorso prevalente nella Regione Toscana, è rilasciata previa richiesta di parere alla regione limitrofa interessata.
Art. 03
- Modalità di rilascio dell’autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 14 della l.r. 42 del 1998 contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al Sito esternodecreto legislativo 22 dicembre 2000 n.395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n.98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n.96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) e l’indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto. La domanda è redatta in conformità alle disposizioni del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) secondo lo schema approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.(1)

Comma così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R, art. 1.

1 bis. La struttura regionale competente provvede alla verifica del possesso dei requisiti nei modi e nei termini previsti dal Sito esternod. lgs. 395/2000 .(2)

Comma inserito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R, art. 1.

2. L’autorizzazione non è soggetta a limiti temporali.
3. In caso di ricevimento di una domanda di autorizzazione regolarmente formulata e senza motivi ostativi al suo accoglimento, ma relativa a servizi interregionali, il dirigente della struttura regionale competente provvede all’immediato invio della medesima alla regione limitrofa interessata, dando alla stessa il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata a/r per esprimere eventuali pareri contrari al rilascio dell’autorizzazione medesima. Decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni il dirigente responsabile procede al rilascio dell’autorizzazione.
4. Nel caso di ricevimento di una domanda di autorizzazione relativa a nuovi percorsi per la quale occorra acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio relativo all’idoneità del percorso ed all’ubicazione delle fermate di cui all’articolo 5, ultimo comma, Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il dirigente della struttura regionale competente comunica all’interessato la sospensione del procedimento fino all’acquisizione del relativo nulla osta.
5. Le eventuali modifiche, concernenti percorso, programma di esercizio, e tariffe del servizio, anche in relazione ad altre prestazioni o servizi comprese nella tariffa medesima, specificate nella domanda di cui al comma 1, sono comunicate alla struttura regionale competente e si considerano accolte qualora non venga comunicato all’interessato un motivato provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
6. La cessazione del servizio autorizzato è comunicata alla struttura regionale competente trenta giorni prima dell’interruzione del servizio e della stessa è data adeguata informazione all’utenza.
7. Per i servizi autorizzati con finalità turistiche, eserciti su prenotazione, è ammessa la soppressione della corsa ove i passeggeri coprano meno del trenta per cento dei posti disponibili; in tal caso gli utenti sono informati almeno ventiquattro ore prima dell’orario di effettuazione della corsa medesima.
Art. 04
- Diniego
1. L’autorizzazione non è rilasciata nei seguenti casi:
a) ove il richiedente non risulti in possesso dei requisiti previsti dal Sito esternod.lgs. 395/2000 ;(3)

Lettera così sostituita con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R, art. 2.

b) ove la domanda di autorizzazione non contenga gli elementi indicati nello schema di domanda di cui all'articolo 3, comma 1; (3)

Lettera così sostituita con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R, art. 2.

c) ove sia stato negato il nulla osta di cui all’ articolo 3 , comma 4;
d) ove l’effettuazione del servizio richiesto comporti sottrazione di utenza ai servizi programmati su gomma e su ferro di cui all’ articolo 2 della l.r. 42/1998 , la sottrazione dell’utenza è valutata in base alle caratteristiche del servizio proposto, con particolare riferimento al percorso,al programma di esercizio, alle tariffe ed all’offerta di ulteriori servizi complementari; i servizi corrispondenti a quelli di Gran Turismo in essere al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento non determinano sottrazione di utenza ai servizi programmati;
e) ove la regione limitrofa abbia espresso parere negativo in ordine ai servizi interregionali.
Art. 05
1. L’autorizzazione è soggetta a decadenza quando vengono meno i requisiti previsti dal Sito esternod.lgs. 395/2000 e in caso di mancata o difforme esecuzione del programma di esercizio del servizio autorizzato, previa diffida al soggetto interessato.
Art. 06
- Norma transitoria
1. Le imprese concessionarie di autolinee di Gran Turismo operanti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzate ad esercire i servizi previsti nel programma di esercizio assentito.
Art. 07
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.
Allegato
- A
Allegato schema di domanda:

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato abrogato con Dpgr 25 febbraio 2008, n. 12/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.