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Regolamento 2 febbraio 2005, n. 22/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 9 febbraio 2005

Art. 03
- Norma transitoria
1. I soggetti pubblici e privati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono servizi al lavoro in regime di convenzione con una provincia o con la Regione, sono provvisoriamente accreditati per i servizi oggetto della suddetta convenzione.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti accreditati provvisoriamente sono tenuti a richiedere alla Regione o alla provincia l'iscrizione nell'elenco degli accreditati, secondo i requisiti e le procedure indicati negli articoli 138 , 139 , 142 e 143 , introdotti dall'articolo 2 del presente regolamento.
3. La provincia o la Regione possono negare l'iscrizione nell'elenco degli accreditati dei soggetti di cui al comma 1, qualora questi non abbiano svolto correttamente i servizi affidati.
4. I soggetti accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per lo svolgimento di attività di orientamento secondo le procedure previste per la formazione professionale, sono iscritti d'ufficio all'elenco di cui al presente regolamento per lo svolgimento dell'attività indicata all' articolo 135 , comma 1, lettera a).

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica al D.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.