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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 09
- Informazione a bordo
1. A bordo di ogni singolo mezzo sono esposti:
a) cartelli indicatori di percorso intercambiabili relativi alla linea, con l'indicazione delle principali fermate;
b) il sistema tariffario applicato;
c) le modalità di convalida dei biglietti;
d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
e) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98; (6)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 28.

f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
h) per i servizi extraurbani, l'indicazione del diritto al rimborso del biglietto nei casi di cui all' articolo16 e le modalità di inoltro della relativa richiesta.
2. A bordo di ogni mezzo è, inoltre, assicurata la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni o dalle stesse aziende, al fine di incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 26.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 29.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 30.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.