Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 22
- Modalità di produzione dei dati all'osservatorio per la mobilità ed i trasporti
1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a fornire all'osservatorio regionale per la mobilità ed i trasporti, i dati informativi inerenti l'attività esercìta nei tempi e nei modi successivamente definiti dal Dirigente della struttura regionale competente.
Note del Redattore: