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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Titolo III
- OBBLIGHI DEI SOGGETTI ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AUTORIZZATI
Capo I
- SERVIZI AUTORIZZATI
Art. 23
- Igiene dei locali e dei mezzi
1. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti in adeguate condizioni igieniche mediante interventi di pulizia ordinaria giornaliera.
2. La pulizia straordinaria dei mezzi deve essere effettuata con periodicità non superiore a quindici giorni; la data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta visibilmente sul mezzo. Per pulizia straordinaria si intende la pulizia interna ed esterna degli autobus, la vuotatura dei posacenere, la sostituzione dei poggiatesta, la pulizia della cappelliera, la spazzatura ed il lavaggio del corridoio e dei vani fra sedile e sedile, posto guida, gradini e pulizia vetri interni.
3. La pulizia straordinaria dei locali aziendali ove accede l'utenza deve essere effettuata con periodicità non superiore a trenta giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta nei locali.
Art. 24
- Rispetto del programma di esercizio
1. I soggetti esercenti sono tenuti a rispettare il programma di esercizio assentito con l'atto di autorizzazione dell'ente competente.
2. Il programma di esercizio assentito che preveda l'espletamento di un servizio assimilabile ad una linea ordinaria di trasporto pubblico locale, con individuazione di paline, orari e percorsi prestabiliti, si ritiene non rispettato qualora:
a) il passaggio alla palina sia effettuato in anticipo rispetto all'orario vigente;
b) il passaggio alla palina sia effettuato con un ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'orario vigente, per cause imputabili al soggetto esercente;
c) la corsa sia soppressa per cause imputabili al soggetto esercente.
Art. 25
- Rimborso del biglietto
1. Nel caso di servizi extraurbani, le imprese esercenti sono tenute al rimborso del biglietto agli utenti nel caso in cui la corsa venga effettuata con oltre trenta minuti di ritardo rispetto all'orario vigente per cause ad esse imputabili.
Art. 26
- Informazioni a terra
1. Presso tutte le fermate, autostazioni e capilinea sono esposte:
a) il nome ed il logo del soggetto esercente oltre al codice della palina utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale;
b) i passaggi orari della linea alla fermata, aggiornati ad ogni variazione;
c) gli indicatori di percorso delle principali fermate, autostazioni e capilinea della linea, in forma grafica o descrittiva;
d) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;
e) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98; (7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 29.

f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
h) le modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
i) le eventuali indicazioni aggiuntive individuate dagli enti competenti.
2. Presso tutte le fermate espressamente identificate come provvisorie sono esposte le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h).
3. Presso tutte le fermate non in uso, comunque identificabili quali appartenenti ad un'azienda per l'esposizione del nome e del logo, è apposta l'indicazione della condizione di fermata non in uso e l'eventuale fermata sostitutiva.
4. Presso tutte le fermate di sola discesa sono esposte:
a) le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c) e) ed f);
b) l'indicazione che la fermata è fruibile unicamente in sola discesa.
Art. 27
- Informazioni a bordo
1. A bordo di ogni singolo mezzo sono esposti:
a) le indicazioni concernenti il sistema tariffario applicato;
b) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98. (8)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 30.

c) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
d) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente.
Art. 28
- Informazioni rimosse per cause non imputabili al soggetto esercente
1. Nel caso in cui le informazioni di cui agli articoli 26 e 27 risultassero mancanti per cause non imputabili al soggetto esercente, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e verbalizzate tramite due successivi controlli effettuati ad una distanza non inferiore a sette giorni.
Capo II
- SERVIZI AUTORIZZATI CON FINALITA' TURISTICHE
Art. 29
- Rispetto del programma di esercizio
1. I soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico autorizzati con finalità turistiche rispettano il programma di esercizio approvato, garantendo l'effettuazione del servizio nella percentuale minima determinata dall'Ente competente.
Art. 30
- Informazioni a bordo
1. A bordo di ogni mezzo deve essere esposto il numero verde regionale per i reclami dell'utenza riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C".

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 26.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 29.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 30.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.