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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo II
- INFORMAZIONE A TERRA E A BORDO
Art. 6
- Unità informative
1. Ai sensi del presente regolamento costituiscono unità informative:
a) le singole fermate;
b) le autostazioni;
c) i capilinea;
d) le biglietterie principali, come individuate dal contratto di servizio;
e) i singoli mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico;
f) il sito internet dedicato.
Art. 7
- Fermate
1. Presso ciascuna fermata di una stessa linea sono esposti:
a) il nome ed il logo del soggetto esercente oltre al codice della palina utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale;
b) i passaggi orari della linea alla fermata, aggiornati tempestivamente ad ogni variazione, corrispondenti agli orari allegati ai contratti di servizio, con il codice linea utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale. Nelle fermate individuate con atto dalla Giunta regionale quali di interesse ai fini della rilevazione dei dati per l'osservatorio regionale dei trasporti, deve essere apposto il codice corsa;
c) gli indicatori di percorso e delle principali fermate della linea, in forma grafica o descrittiva, corrispondenti alle linee indicate nei contratti di servizio;
d) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;
e) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98; (5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 27.

f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
h) l'indicazione relativa all'ubicazione dei punti vendita dei titoli di viaggio o dei distributori automatici e della loro distanza dalla fermata, nonché l'indicazione, con l'eventuale maggiorazione del prezzo, della possibilità di acquistare i titoli di viaggio a bordo ai sensi della l.r. 42/1998 ,articolo 19 bis , comma 5;
i) le eventuali indicazioni aggiuntive individuate dagli enti competenti;
j) l'indicazione, per i servizi extraurbani, del diritto al rimborso nei casi di cui all' articolo 16 , nonché le modalità di inoltro della relativa richiesta.
2. Presso tutte le fermate espressamente identificate quali provvisorie sono esposti il nome dell'azienda e il suo marchio identificativo, nonché le informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f).
3. Presso tutte le fermate non in uso, ma comunque identificabili quali appartenenti ad un'azienda, per l'esposizione del nome o del logo, deve essere apposta l'indicazione della condizione di fermata non in uso e dell'eventuale fermata sostitutiva.
4. Presso tutte le fermate di sola discesa sono esposte:
a) le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) l'indicazione che la fermata è fruibile unicamente in sola discesa.
5. Per i servizi "a chiamata" valgono le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) e),f), g) ed h).
6. Presso le fermate sprovviste di punti vendita di biglietti è esposta l'indicazione che alla fermata stessa gli utenti hanno la facoltà di acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione del prezzo.
Art. 08
- Autostazioni, capilinea e biglietterie principali
1. Presso tutte le autostazioni, i capilinea e le biglietterie principali sono esposte:
a) tutte le informazioni di cui all' articolo 7 comma 1;
b) le indicazioni concernenti il sistema tariffario vigente e, per i servizi oggetto di applicazione di più scaglioni tariffari, l'indicazione del costo di ciascuna corsa di riferimento origine/destinazione;
c) le modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
d) i grafici di rete relativi ai servizi urbani ed extraurbani, con l'indicazione delle interconnessioni con gli altri servizi di trasporto.
2. I soggetti esercenti assicurano l'effettiva apertura dei locali aziendali a cui l'utenza ha accesso e delle biglietterie principali secondo l'orario esposto.
Art. 09
- Informazione a bordo
1. A bordo di ogni singolo mezzo sono esposti:
a) cartelli indicatori di percorso intercambiabili relativi alla linea, con l'indicazione delle principali fermate;
b) il sistema tariffario applicato;
c) le modalità di convalida dei biglietti;
d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
e) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98; (6)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 28.

f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
h) per i servizi extraurbani, l'indicazione del diritto al rimborso del biglietto nei casi di cui all' articolo16 e le modalità di inoltro della relativa richiesta.
2. A bordo di ogni mezzo è, inoltre, assicurata la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni o dalle stesse aziende, al fine di incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.
Art. 10
- Informazioni rimosse per cause non imputabili al soggetto esercente
1. Nel caso in cui le informazioni di cui agli articoli 7 , 8 e 9 risultassero mancanti per cause non imputabili al soggetto esercente, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e non ripristinate entro tre giorni.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 26.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 29.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 30.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.