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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 24
- Rispetto del programma di esercizio
1. I soggetti esercenti sono tenuti a rispettare il programma di esercizio assentito con l'atto di autorizzazione dell'ente competente.
2. Il programma di esercizio assentito che preveda l'espletamento di un servizio assimilabile ad una linea ordinaria di trasporto pubblico locale, con individuazione di paline, orari e percorsi prestabiliti, si ritiene non rispettato qualora:
a) il passaggio alla palina sia effettuato in anticipo rispetto all'orario vigente;
b) il passaggio alla palina sia effettuato con un ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'orario vigente, per cause imputabili al soggetto esercente;
c) la corsa sia soppressa per cause imputabili al soggetto esercente.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 26.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 29.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 30.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.