Menù di navigazione

Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo V
- Strumenti di controllo e di monitoraggio del servizio (1)

v. BU 28 settembre 2005, n. 37, Avviso di Rettifica

Art. 17
- Gestione dei reclami inoltrati dall'utenza
1. La Regione inoltra ai soggetti esercenti i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale pervenuti al proprio numero verde.
2. I soggetti esercenti predispongono risposte esaurienti ai reclami pervenuti e provvedono all'invio delle stesse alla struttura regionale competente, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo, tramite lettera raccomandata A.R., fax o posta telematica.
Art. 18
- Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui all' articolo 24 l.r. 42/1998, dotato di apposita tessera regionale di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione dei documenti del soggetto esercente relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché di accedere ai treni e alle vetture dei servizi sostitutivi previsti in orario, agli uffici ed alle sedi aziendali.
2. L'accertamento delle violazioni di cui all' articolo 23 della l.r. 42/1998 è effettuato sulla base delle indicazioni impartite dall'ente competente. Si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n.81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e, per quanto in essa non previsto, della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. I soggetti esercenti sono tenuti a comunicare alla Regione le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore d'esercizio o di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione, ai fini della notifica degli atti del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 19
- Dati di soddisfazione dell'utenza
1. I soggetti esercenti effettuano ed inviano alla Regione, almeno una volta all'anno, il monitoraggio della qualità percepita dai clienti, relativamente ai seguenti fattori di qualità:
a) sicurezza;
b) regolarità del servizio;
c) pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e dei locali aperti all'utenza;
d) comfort del viaggio a bordo e nelle stazioni;
e) servizi per disabili;
f) informazione alla clientela;
g) aspetti relazionali e di comunicazione;
h) livello di servizio commerciale e nel front office;
i) integrazione modale;
j) attenzione all'ambiente.
2. Il dirigente regionale responsabile della struttura regionale competente definisce, con proprio atto, criteri tecnico-metodologici di conduzione dell'indagine. Fino all'adozione di tale atto i soggetti esercenti effettuano il monitoraggio attenendosi esclusivamente a quanto previsto dal comma 1.
Art. 20
- Modalità di produzione dei dati all'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti
1. I soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico ferroviario sono tenuti a fornire all'osservatorio regionale per la mobilità ed i trasporti, i dati informativi inerenti l'attività esercita nei tempi e ne modi successivamente definiti dal Dirigente della struttura regionale competente.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. BU 28 settembre 2005, n. 37, Avviso di Rettifica

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.