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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo IV
- Condizioni igieniche e fruibilità del servizio
Art. 12
- Igiene dei locali e dei mezzi
1. I soggetti gestori sono tenuti a garantire il rispetto delle condizioni igieniche prescritte dal presente articolo.
2. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti in adeguate condizioni igieniche mediante gli interventi di pulizia ordinaria giornaliera previsti nel programma delle pulizie. Tale programma è trasmesso alla Regione Toscana entro trenta giorni dalla data della sua adozione.
3. La data e la tipologia dell'ultima operazione di pulizia deve essere esposta su ogni carrozza o vettura.
4. La pulizia straordinaria dei locali aziendali ove accede l'utenza deve essere effettuata con periodicità non superiore a trenta giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta nei locali.
Art. 13
- Vendita dei titoli di viaggio
1. I biglietti sono posti in vendita secondo quanto stabilito contrattualmente e nel rispetto del sistema tariffario vigente.
2. La vendita a bordo dei titoli di viaggio è garantita, con l'eventuale maggiorazione del prezzo dei biglietti venduti a terra per i collegamenti richiesti, nel limite massimo di € 5,00. Al possessore del biglietto di seconda classe che acquista in treno il cambio del biglietto per il servizio di prima classe potrà essere applicata una eventuale maggiorazione di € 3,00, oltre alla differenza del costo del biglietto.
3. Le emettitrici e le obliteratrici dei titoli di viaggio sono mantenute in condizioni di regolare funzionamento. La violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui venga rilevato il mancato funzionamento. Nel caso che il mancato funzionamento sia imputabile ad atto vandalico la violazione sussiste e viene contestata qualora il ripristino non avvenga entro tre giorni dall'accertamento.
4. I soggetti esercenti garantiscono la vendita di tutte le tipologie dei titoli di viaggio presso i punti di rivendita utilizzati.
5. Qualora non risulti possibile acquistare il biglietto per cause imputabili al soggetto esercente, e in assenza di punti di vendita esterni, la maggiorazione di prezzo per il rilascio dei biglietti a bordo treno non è applicata sui treni classificati Interregionali, Diretti e Regionali.
Art. 14
- Manutenzione di impianti accessori
1. Tutti gli impianti accessori presenti sui mezzi, quali indicatori acustici e visivi, pedane per la salita dei portatori di handicap, climatizzatore devono essere mantenuti in condizioni di regolare funzionamento.
Art. 15
- Rimborso del biglietto
1. I soggetti gestori sono tenuti a rimborsare il biglietto ai viaggiatori che ne facciano esplicita formale richiesta per relazioni su treni classificati Interregionali, Diretti e Regionali, nel caso in cui la corsa sia soppressa o venga effettuata con più di trenta minuti di ritardo per cause ad essi imputabili.
2. La misura del rimborso deve essere del 100% senza alcuna decurtazione se il viaggiatore nella condizione di cui al comma 1 non fruisce del viaggio; nella misura del 50% se vi è stata fruizione a qualunque titolo del viaggio.
3. Il rimborso può consistere nella restituzione diretta del denaro o nell'emissione di un "buono cedibile" valido per l'acquisto di altri biglietti. La modalità di rimborso adottata dal soggetto esercente deve essere comunicata per approvazione alla Regione Toscana preventivamente alla data di cui al successivo articolo 21.
4. Per i viaggiatori in possesso di abbonamenti la misura prevista al comma 2 deve essere calcolata in rapporto ad un singolo viaggio effettuabile rispetto alla tariffa dell'abbonamento stesso.
5. In base all'organizzazione aziendale i singoli esercenti organizzano il rilevamento degli aventi diritto al rimborso. La procedura del ciclo del rimborso deve essere conclusa entro tre giorni dalla data della formale richiesta presentata dal singolo viaggiatore.
6. Il rimborso deve essere effettuabile in tutte le biglietterie presenziate.
7. Le relazioni interessanti più vettori sono soggette a rimborso solo per le frazioni di viaggio sulle quali si è verificato il ritardo di cui al comma 1.
8. Le condizioni e le procedure applicate devono essere contenute nella "Carta dei servizi" e negli orari ufficiali acquistabili dal pubblico.
Art. 16
- Modalità di effettuazione del servizio
1. Il servizio deve essere svolto assicurando la piena fruibilità dei posti offerti come risultanti nel programma di esercizio.
2. Il materiale rotabile utilizzato in sostituzione del materiale individuato nel contratto deve essere di pari livello rispetto a quello sostituito, relativamente agli aspetti di qualità, funzionalità e sicurezza.
3. La sosta alle fermate, comprese quelle facoltative, è garantita consentendo la regolare salita e discesa dei passeggeri.
4. Il personale dipendente deve tenere un comportamento cortese e rispettoso nei confronti dell'utenza, portare il cartellino identificativo ed indossare la divisa prescritta.
5. Qualora nell'effettuazione del servizio si verifica, mediante monitoraggio mensile, sovraffollamento di utenti nelle carrozze di seconda classe con oltre il 120 per cento dei posti a sedere offerti fra due stazioni, in ambito extraurbano dello stesso collegamento, per un arco temporale di sette giorni, il gestore del servizio provvede al declassamento delle carrozze di prima classe presenti nella composizione del treno dandone specifica indicazione nell'orario al pubblico e con avviso nelle stazioni e su i treni interessati.

Note del Redattore:

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v. BU 28 settembre 2005, n. 37, Avviso di Rettifica

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 23.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.