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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo II
- Informazione a terra e a bordo
Art. 6
- Unità informative
1. Ai sensi del presente regolamento costituiscono unità informativa:
a) la stazione;
b) la fermata;
c) il treno o l'autobus adibito a servizio sostitutivo previsto in orario e i treni a composizione di materiale ordinario;
d) il sito internet dedicato.
Art. 7
- Informazione a terra
1. Presso ciascuna stazione o fermata i soggetti gestori sono tenuti ad esporre:
a) gli orari aggiornati ad ogni variazione;
b) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano, individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;
c) l'indicazione relativa all'ubicazione dei punti vendita esterni dei titoli di viaggio alternativi o sostitutivi alla biglietteria e/o ai distributori automatici, ed alla loro distanza dalla fermata o stazione ferroviaria;
d) l'indicazione che qualora non risulti possibile acquistare il biglietto per cause imputabili al soggetto esercente, la maggiorazione di prezzo per il rilascio dei biglietti a bordo treno non è applicata sui treni classificati Interregionali, Diretti e Regionali;
e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza e il marchio regionale, riprodotti nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
f) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
g) il sistema tariffario vigente;
h) le modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
i) l'esposizione del grafo di rete con evidenziazione delle località ove avvengono i servizi di interconnessione.
Art. 8
- Informazione a bordo
1. A bordo di ogni singola carrozza sono esposti:
a) gli indicatori di percorso relativi alla linea, con l'indicazione delle fermate;
b) l'estratto del sistema tariffario applicato;
c) le modalità di convalida dei biglietti ;
d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza e il marchio regionale, riprodotti nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
f) l'indicazione che la Carta dei servizi è consultabile mediante richiesta al personale viaggiante;
g) l'indicazione del diritto al rimborso del biglietto nei casi di cui all' articolo 15 e le modalità di inoltro della relativa richiesta.
2. A bordo di ogni treno è attiva l'informazione acustica strumentale e/o vocale, a cura del personale viaggiante, nonché l'informazione visiva, laddove siano presenti i display e le idonee strumentazioni, per le variazioni del servizio con riferimento all'attivazione della prima informativa per le soste superiori a 8 minuti e comunque non programmate in orario.
3. A bordo di ogni singola carrozza è, inoltre, assicurata la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni, al fine di incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.
Art. 9
- Informazioni rimosse per cause non imputabili al soggetto esercente
1. Nel caso in cui le informazioni di cui agli articoli 7 e 8 risultassero mancanti per cause non imputabili al soggetto esercente, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e non ripristinate entro tre giorni.

Note del Redattore:

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v. BU 28 settembre 2005, n. 37, Avviso di Rettifica

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 23.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.