Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 8
- Informazione a bordo
1. A bordo di ogni singola carrozza sono esposti:
a) gli indicatori di percorso relativi alla linea, con l'indicazione delle fermate;
b) l'estratto del sistema tariffario applicato;
c) le modalità di convalida dei biglietti ;
d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza e il marchio regionale, riprodotti nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
f) l'indicazione che la Carta dei servizi è consultabile mediante richiesta al personale viaggiante;
g) l'indicazione del diritto al rimborso del biglietto nei casi di cui all' articolo 15 e le modalità di inoltro della relativa richiesta.
2. A bordo di ogni treno è attiva l'informazione acustica strumentale e/o vocale, a cura del personale viaggiante, nonché l'informazione visiva, laddove siano presenti i display e le idonee strumentazioni, per le variazioni del servizio con riferimento all'attivazione della prima informativa per le soste superiori a 8 minuti e comunque non programmate in orario.
3. A bordo di ogni singola carrozza è, inoltre, assicurata la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni, al fine di incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.