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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 20
- Modalità di produzione dei dati all'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti
1. I soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico ferroviario sono tenuti a fornire all'osservatorio regionale per la mobilità ed i trasporti, i dati informativi inerenti l'attività esercita nei tempi e ne modi successivamente definiti dal Dirigente della struttura regionale competente.

Note del Redattore:

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v. BU 28 settembre 2005, n. 37, Avviso di Rettifica

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 23.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.