Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 2
- Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali (2)
1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 33 di altezza, è apposto, sulle due fiancate esterne di ogni singolo treno acquistato o ristrutturato con contributi della Regione, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente. (3)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.