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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 19
- Dati di soddisfazione dell'utenza
1. I soggetti esercenti effettuano ed inviano alla Regione, almeno una volta all'anno, il monitoraggio della qualità percepita dai clienti, relativamente ai seguenti fattori di qualità:
a) sicurezza;
b) regolarità del servizio;
c) pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e dei locali aperti all'utenza;
d) comfort del viaggio a bordo e nelle stazioni;
e) servizi per disabili;
f) informazione alla clientela;
g) aspetti relazionali e di comunicazione;
h) livello di servizio commerciale e nel front office;
i) integrazione modale;
j) attenzione all'ambiente.
2. Il dirigente regionale responsabile della struttura regionale competente definisce, con proprio atto, criteri tecnico-metodologici di conduzione dell'indagine. Fino all'adozione di tale atto i soggetti esercenti effettuano il monitoraggio attenendosi esclusivamente a quanto previsto dal comma 1.

Note del Redattore:

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v. BU 28 settembre 2005, n. 37, Avviso di Rettifica

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 23.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.