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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 18
- Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui all' articolo 24 l.r. 42/1998, dotato di apposita tessera regionale di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione dei documenti del soggetto esercente relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché di accedere ai treni e alle vetture dei servizi sostitutivi previsti in orario, agli uffici ed alle sedi aziendali.
2. L'accertamento delle violazioni di cui all' articolo 23 della l.r. 42/1998 è effettuato sulla base delle indicazioni impartite dall'ente competente. Si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n.81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e, per quanto in essa non previsto, della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. I soggetti esercenti sono tenuti a comunicare alla Regione le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore d'esercizio o di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione, ai fini della notifica degli atti del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

Note del Redattore:

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v. BU 28 settembre 2005, n. 37, Avviso di Rettifica

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 23.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.