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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 15
- Rimborso del biglietto
1. I soggetti gestori sono tenuti a rimborsare il biglietto ai viaggiatori che ne facciano esplicita formale richiesta per relazioni su treni classificati Interregionali, Diretti e Regionali, nel caso in cui la corsa sia soppressa o venga effettuata con più di trenta minuti di ritardo per cause ad essi imputabili.
2. La misura del rimborso deve essere del 100% senza alcuna decurtazione se il viaggiatore nella condizione di cui al comma 1 non fruisce del viaggio; nella misura del 50% se vi è stata fruizione a qualunque titolo del viaggio.
3. Il rimborso può consistere nella restituzione diretta del denaro o nell'emissione di un "buono cedibile" valido per l'acquisto di altri biglietti. La modalità di rimborso adottata dal soggetto esercente deve essere comunicata per approvazione alla Regione Toscana preventivamente alla data di cui al successivo articolo 21.
4. Per i viaggiatori in possesso di abbonamenti la misura prevista al comma 2 deve essere calcolata in rapporto ad un singolo viaggio effettuabile rispetto alla tariffa dell'abbonamento stesso.
5. In base all'organizzazione aziendale i singoli esercenti organizzano il rilevamento degli aventi diritto al rimborso. La procedura del ciclo del rimborso deve essere conclusa entro tre giorni dalla data della formale richiesta presentata dal singolo viaggiatore.
6. Il rimborso deve essere effettuabile in tutte le biglietterie presenziate.
7. Le relazioni interessanti più vettori sono soggette a rimborso solo per le frazioni di viaggio sulle quali si è verificato il ritardo di cui al comma 1.
8. Le condizioni e le procedure applicate devono essere contenute nella "Carta dei servizi" e negli orari ufficiali acquistabili dal pubblico.

Note del Redattore:

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v. BU 28 settembre 2005, n. 37, Avviso di Rettifica

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 23.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.