Menù di navigazione

Regolamento 3 gennaio 2005, n. 11/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 04
- Interventi ammessi a contributo
1. Sono ammessi ai contributi previsti nel titolo I bis della l.r. 47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:
a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'articolo 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all' articolo 2 ;
b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati:
a) a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali;
b) a valorizzare le capacità residue del richiedente.
3. La congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate al comma 2, lettere a) e b), con la tipologia della disabilità della persona che richiede il contributo è attestata da una commissione tecnica, istituita dal comune entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.