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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 11/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo IV
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
- Norma transitoria
1. In relazione alle domande di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili presentate entro il termine del 31 dicembre 2004, i comuni formulano le graduatorie ed erogano i contributi ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 Sito esternodella legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. A favore dei soggetti che hanno presentato domanda di contributo, regolarmente accettata dal comune nel periodo compreso dal 2 marzo 2003 al 31 dicembre 2004 ai sensi della Sito esternol. 13/1989 , è ammessa l'erogazione del contributo anche per le spese sostenute per opere già realizzate.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Art. 13
- Norma finanziaria
1. Alle spese derivanti dal presente regolamento si fa fronte con gli stanziamenti regionali previsti dall' articolo 11 , comma 3, della l.r. 47/1991 , per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Art. 14
- Norma finale
1. Ai sensi dell' articolo 10 ter , comma 2, della l.r. 47/1991 , a far data dalla entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11, e 12 Sito esternodella l. 13/1989 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.