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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 11/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo III
- CRITERI E MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE A CIASCUN RICHIEDENTE
Art. 09
- Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie
1. Per la realizzazione delle opere edilizie indicate all' articolo 5 , comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche, e comunque per un importo non superiore a 7.500,00 euro per ogni singolo intervento.
Art. 10
- Entità massima del contributo erogabile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature
1. Per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, di cui all' articolo 5 , comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 10.000,00 euro per ogni singolo intervento.
Art. 11
- Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda
1. Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso come definito dall' articolo 6 , comma 2 che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all' articolo 5 , comma 1, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell' articolo 5 , comma 1, lettera b), l'ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento, ai sensi degli articoli 9 e 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.