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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 11/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo II
- CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 07
- Formazione della graduatoria e criteri per l'attribuzione del punteggio
1. Il comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato secondo le disposizioni del presente articolo. Il comune rende pubblica la graduatoria entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. In relazione alla gravità della disabilità, accertata dalla autorità competente, si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), nella modalità di seguito indicata:
1) persone non deambulanti con disabilità totale, 70 punti/100 (70/100);
2) persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), con la seguente specificazione:
disabilità grave:40 punti
disabilità completa:60 punti
3. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla competente commissione tecnica istituita dal comune, si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), nella modalità di seguito indicata:
a) intervento coerente con la disabilità accertata: 15 punti
b) intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30 punti
4. A parità di punteggio, è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo ovvero da chi l'abbia a carico ai sensi di quanto previsto dall' Sito esternoarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 .
Art. 08
- Modalità di erogazione del contributo
1. L'erogazione del contributo è effettuata dal comune dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.
2. Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria ed il comune intenda soddisfare un maggior numero di richieste, l'entità del contributo erogabile ai sensi degli articoli 9 e 10 può essere ridotta dal comune nella misura massima del 10 per cento. In ogni caso, alle richieste inserite in graduatoria e non soddisfatte si applica l' articolo 6 , comma 6.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal comune al momento dell'ammissione al contributo, comporta la decadenza dal contributo medesimo.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente. In ogni caso, è garantito il rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 9 e 10.
5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.
6. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, sono reimpiegate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.