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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 11/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Art. 01
- Oggetto
1. Il presente regolamento, in esecuzione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66 , e da ultimo modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65 , disciplina:
a) le modalità di presentazione della domanda per accedere ai contributi regionali e la documentazione da allegare alla stessa;
b) i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi da erogare per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;
c) i criteri e le modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente.
Art. 02
- Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
1. Possono presentare le domande per accedere ai contributi previsti dall' articolo 4 e dal titolo I bis della l.r. 47/1991
a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dal momento della comunicazione del comune dell'ammissione al contributo quale beneficiario.
2. Possono presentare la domanda coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati al comma 1.
Art. 03
- Soggetti legittimati a percepire il contributo
1. Oltre ai soggetti di cui all' articolo 2 , per gli interventi richiesti secondo le modalità del presente regolamento, possono percepire i contributi regionali i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati all' articolo 2 , essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.
Art. 04
- Interventi ammessi a contributo
1. Sono ammessi ai contributi previsti nel titolo I bis della l.r. 47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:
a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'articolo 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all' articolo 2 ;
b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati:
a) a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali;
b) a valorizzare le capacità residue del richiedente.
3. La congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate al comma 2, lettere a) e b), con la tipologia della disabilità della persona che richiede il contributo è attestata da una commissione tecnica, istituita dal comune entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 05
- Tipologie di intervento
1. Gli interventi ammessi al contributo ai sensi dell' articolo 4 , possono consistere in:
a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
1) mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
2) strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
3) dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;
4) dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.
Art. 06
- Contenuto della domanda e modalità di presentazione della stessa
1. I soggetti legittimati di cui all' articolo 2 , presentano al comune ove hanno la residenza anagrafica, ovvero ove è situato l'immobile, la domanda corredata della documentazione prevista, con l'indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare e da installare, del relativo preventivo di spesa, allegando, altresì, apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.
2. La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all' articolo 5 realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali. Un intervento funzionalmente connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all' articolo 5 , comma 1, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell' articolo 5 , comma 1, lettera b). In tale caso, per la determinazione dell'entità del contributo si applica l'articolo 11.
3. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.
5. Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.
6. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione della nuova graduatoria, con le modalità di cui all'articolo 7.
7. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il comune trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande di contributo presentate e finanziate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.