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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 06
- Instaurazione del rapporto
1. I tabaccai e gli studi di consulenza automobilistica che intendono riscuotere la tassa automobilistica presentano alla competente struttura regionale apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:
a) il numero della licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze - Monopoli di Stato al tabaccaio, oppure il numero del codice operativo del sistema informativo della Motorizzazione civile e trasporti in concessione (MCTC) dello studio di consulenza automobilistica;
b) l'indirizzo della rivendita o dell'impresa di consulenza automobilistica;
c) il nome ed il cognome del titolare;
d) il comune e la data di nascita del titolare;
e) la residenza del titolare;
f) il codice fiscale del titolare.
2. All'istanza sono allegati:
a) modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite rapporto interbancario diretto (RID) sottoscritto e timbrato dall'istituto bancario;
b) dichiarazione inerente l'attivazione del collegamento con un polo telematico idoneo alla connessione con l'archivio delle tasse automobilistiche;
c) dichiarazione inerente la sottoscrizione di apposita garanzia fideiussoria.
3. L'autorizzazione è rilasciata con decreto dirigenziale, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della documentazione di cui al comma 2, e previa verifica della completezza e correttezza della medesima.
4. La Regione inoltra le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria, ed al gestore del sistema telematico.
5. La procedura di cui al presente articolo si utilizza anche nei casi di cambio di titolarità delle licenze di rivendite di generi di monopolio o delle imprese di consulenza automobilistica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.