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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 12
- Contestazione formale
1. La competente struttura regionale, riscontrato l'insoluto, inoltra al trasgressore formale contestazione di inadempimento, salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11.
2. L'atto di contestazione contiene:
a) le generalità del trasgressore;
b) il codice Lottomatica della ricevitoria o il numero del codice MCTC;
c) l'indicazione della somma riscossa a titolo di tassa automobilistica e non riversata alla Regione;
d) la richiesta di pagamento della somma di cui al punto c) contestualmente alla penale di cui all' articolo 11 , comma 1;
e) le modalità ed i termini per l'effettuazione del pagamento delle somme di cui alla lettera d);
f) la comunicazione concernente la sospensione cautelativa dal servizio di riscossione di cui all' articolo 13 , o la revoca dell'autorizzazione al servizio medesimo di cui all' articolo 15 .
3. L'atto di contestazione è notificato al soggetto inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede in cui viene esercitata l'attività di riscossione della tassa automobilistica.