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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 12
- Contestazione formale
1. La competente struttura regionale, riscontrato l'insoluto, inoltra al trasgressore formale contestazione di inadempimento, salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11.
2. L'atto di contestazione contiene:
a) le generalità del trasgressore;
b) il codice Lottomatica della ricevitoria o il numero del codice MCTC;
c) l'indicazione della somma riscossa a titolo di tassa automobilistica e non riversata alla Regione;
d) la richiesta di pagamento della somma di cui al punto c) contestualmente alla penale di cui all' articolo 11 , comma 1;
e) le modalità ed i termini per l'effettuazione del pagamento delle somme di cui alla lettera d);
f) la comunicazione concernente la sospensione cautelativa dal servizio di riscossione di cui all' articolo 13 , o la revoca dell'autorizzazione al servizio medesimo di cui all' articolo 15 .
3. L'atto di contestazione è notificato al soggetto inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede in cui viene esercitata l'attività di riscossione della tassa automobilistica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.