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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 01
- Oggetto
1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali") per disciplinare:
a) i procedimenti concernenti la riscossione da parte di intermediari abilitati;
b) la concessione di esenzioni e sospensioni dal pagamento;
c) i rimborsi;
d) il controllo del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria;
e) l'invio di comunicazioni informative ed avvisi bonari ai contribuenti ai fini della regolarizzazione precontenziosa;
f) l'esercizio del potere di autotutela;
g) le rateizzazioni dei pagamenti.
Art. 02
- Definizione degli indirizzi di gestione in materia di tasse automobilistiche
1. Le direttive generali per l'azione amministrativa in materia di tasse automobilistiche regionali sono stabilite con atto della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 3 , comma 2, lettere a) e d), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").
2. Nell'atto di cui al comma 1 la Giunta regionale individua l'ente pubblico non economico avente i requisiti di cui all' articolo 2 , comma 1, della l.r. 49/2003 , di seguito denominato ente gestore.
3. I rapporti tra la Regione e l'ente gestore sono definiti da apposita convenzione stipulata dal dirigente competente in materia di tributi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.