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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo VI
- RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI
Art. 33
- Rateizzazione delle somme contestate con l'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
1. In materia di tasse automobilistiche regionali il dirigente competente può concedere su istanza del debitore, che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento in forma rateizzata delle somme contestate con l'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La rateazione viene concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.
5. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sia pari o inferiore a euro 100,00.
6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata; se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo viene iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.
Art. 34
- Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
1. In materia di tasse automobilistiche regionali il dirigente competente può concedere, su istanza del debitore che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento in forma rateizzata delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di sessanta rate mensili.
2. La rateazione viene concessa in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, secondo fasce di reddito e debito definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso per dilazione di pagamento di cui all' Sito esternoarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), da ultimo modificato dall' Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' Sito esternoarticolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 ), vigente al momento della presentazione dell'istanza .
5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo, relativo alla tassa automobilistica regionale, sia pari o inferiore a euro 150,00.
6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.
Art. 35
- Effetti della decadenza
1. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, ai sensi dell' articolo 33 , comma 6, o dell' articolo 34 , comma 6, non può essere concessa una successiva rateazione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data di decadenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto, anche in relazione ad anni d'imposta o veicoli diversi.
Art. 36
- Norma transitoria
1. Le deliberazioni di cui agli articoli 33 , comma 2, e 34 comma 2, sono adottate dalla Giunta regionale nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sino all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta regionale n. 924 del 2 agosto 1999, ( Legge regionale 1.7.1999 n. 37 , art. 5 - Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie) e n. 388 del 13 aprile 2001 (Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, iscritto a ruolo, derivante dall' irrogazione di sanzioni amministrative e tributarie).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.