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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo V
- CONTROLLO E REGOLARIZZAZIONE IN FASE PRECONTENZIOSA, AUTOTUTELA E PRESENTAZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE
Art. 28
- Controllo del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria
1. La Regione, direttamente o mediante l'ente gestore, effettua il controllo sul corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria tramite verifica incrociata tra ruolo tributario, archivio dei versamenti ed archivio esenzioni e sospensioni.
Art. 29
- Comunicazione informativa e avvisi bonari al contribuente
1. La Regione, direttamente o mediante l'ente gestore, può inviare ai contribuenti che, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 28, risultino non in regola con il corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria, comunicazioni informative o avvisi bonari contenenti l'invito alla verifica della singola posizione tributaria ed alla regolarizzazione in fase precontenziosa.
2. La comunicazione informativa e l'avviso bonario non costituiscono atti formali soggetti a ricorso giurisdizionale e non interrompono né sospendono i termini per il ravvedimento operoso di cui all' Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' Sito esternoarticolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ), da ultimo modificato dall' Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 9 9 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternoD.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 , Sito esternoD.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esternoe D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 , in materia di sanzioni amministrative tributarie).
Art. 30
- Autotutela
1. l dirigente competente in materia di tributi può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti impositivi illegittimi o infondati, tra l'altro per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti ed avvenuti comunque entro la data di esecutorietà del ruolo;
f) sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, esenzioni, sospensioni;
g) errore materiale del contribuente.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.
Art. 31
- Presentazione di memorie difensive avverso l'atto di accertamento e irrogazioni delle sanzioni
1. Avverso l'atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni il contribuente può presentare memorie difensive volte ad ottenere l'annullamento o la modifica dello stesso ai sensi dell' articolo 30
2. Alle memorie difensive sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento o la modifica dell'atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni.
3. La presentazione delle memorie difensive non interrompe i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La documentazione idonea a comprovare il diritto all'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al comma 2 è individuata dalla Giunta regionale con l'atto di cui all' articolo 2 , comma 1.
Art. 32
- Presentazione di memorie difensive avverso la cartella esattoriale
1. Avverso la cartella esattoriale il contribuente può presentare alla competente struttura regionale memorie difensive volte ad ottenere, ai sensi dell' articolo 30 , il discarico delle somme iscritte a ruolo.
2. Alle memorie difensive sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede il discarico.
3. La presentazione delle memorie difensive non interrompe i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. Il discarico delle somme iscritte a ruolo è comunicato all'interessato ed al competente concessionario della riscossione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.