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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo IV
- RIMBORSI
Art. 24
- Soggetto legittimato
1. Il rimborso deve essere richiesto dal soggetto che risulta intestatario del veicolo al Pubblico registro automobilistico (PRA).
2. Nel caso di veicolo intestato ad una società di leasing il rimborso può essere chiesto anche dal locatario, il quale allega alla domanda una dichiarazione con la quale la società di leasing rinuncia al rimborso.
3. Il rimborso può essere richiesto nel caso in cui sia stato effettuato:
a) un doppio pagamento per uno stesso veicolo e per la stessa scadenza;
b) un pagamento eccedente l'importo dovuto previsto per legge;
c) un pagamento non dovuto.
Art. 25
- Istanza di rimborso
1. Il soggetto legittimato ai sensi dell' articolo 24 chiede alla Regione il rimborso delle somme erroneamente corrisposte presentando apposita istanza, debitamente sottoscritta, sulla base del modello approvato con decreto del dirigente competente in materia di tributi.
2. L'istanza è presentata, direttamente o tramite servizio postale, alla Regione o all'ente gestore.
Art. 26
- Istruttoria
1. La Regione o l'ente gestore effettuano l'istruttoria volta ad accertare la sussistenza del diritto al rimborso entro il termine di quattro mesi dalla data di ricevimento dell'istanza comprovata dalla data di protocollo.
Art. 27
- Liquidazione
1. La Regione dispone, entro il termine di quattro mesi dalla data di conclusione della fase istruttoria di cui all'articolo 26, la liquidazione delle somme da rimborsare, oppure comunica all'interessato il diniego del rimborso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.