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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo III
- CONCESSIONE DELLE ESENZIONI E DELLE SOSPENSIONI DAL PAGAMENTO
Art. 16
- Istanza di esenzione
1. L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica nei casi di cui all' articolo 3 , comma 1, lettere c), d), e) ed f) della l.r. 49/2003 , è concessa su istanza dell'interessato.
2. L'istanza di esenzione, corredata dalla necessaria documentazione comprovante il diritto all'esenzione, è presentata o inoltrata alla competente struttura regionale o all'ente gestore.
3. La presentazione dell'istanza comporta gli effetti di cui all' articolo 4 , commi 1 e 2, della l.r. 49/2003 .
4. Nei casi in cui la documentazione allegata sia incompleta, la competente struttura regionale o l'ente gestore richiedono all'interessato l'integrazione della stessa. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta, senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione necessaria, l'istanza di esenzione si intende respinta.
5. Qualora la certificazione medica prodotta dall'interessato relativamente agli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell' articolo 19 non precisi la sussistenza dei requisiti di cui all' articolo 5 della l.r. 49/2003 , la competente struttura regionale o l'ente gestore, in sede di istruttoria, possono richiedere all'azienda USL territorialmente competente uno specifico parere medico; l'azienda USL si esprime nel termine di sessanta giorni sulla base della documentazione già in suo possesso, oppure, ove ciò non sia possibile, procede a nuova visita di accertamento.
6. La competente struttura regionale o l'ente gestore provvedono sull'istanza, verificato il possesso dei requisiti, nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della stessa, e ne comunicano l'esito all'interessato.
7. In caso di esito negativo l'interessato effettua il pagamento della tassa automobilistica, comprensivo degli interessi legali ed esclusa ogni sanzione amministrativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Art. 17
- Variazioni
1. Le variazioni di cui all' articolo 4 , comma 3, della l.r. 49/2003 sono comunicate alla competente struttura regionale o all'ente gestore, che provvedono agli adempimenti di competenza nel termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione.
Art. 18
- Soggetti ammessi all'esenzione per disabilità
1. Hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica le persone disabili in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5 della l.r. 49/2003 .
2. Nel caso di soggetti disabili minorenni il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non è subordinato al possesso del requisito di cui all' articolo 5 , comma 5, della l.r. 49/2003 .
3. L' articolo 5 , comma 5, della l.r. 49/2003 non si applica ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che sono stati obbligati a utilizzare veicoli adattati ai comandi guida in funzione della disabilità motoria dalle commissioni mediche locali di cui all' Sito esternoarticolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dall' Sito esternoarticolo 2 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada).
4. Non hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica i proprietari dei veicoli intestati a più di un soggetto.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora ciascuno dei proprietari del veicolo possieda i requisiti di cui all' articolo 5 della l.r. 49/2003 .
Art. 19
- Accertamenti sanitari ai fini dell'esenzione per disabilità
1. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo sono effettuati dalle Commissioni mediche pubbliche previste dalla Sito esternolegge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all' Sito esternoarticolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternoL. 26 luglio 1988, n. 291 , e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), operanti presso le aziende unità sanitarie locali (aziende USL).
2. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di handicap sono effettuati dalle Commissioni mediche pubbliche di cui all' Sito esternoarticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Su richiesta dell'interessato la Commissione medica competente, in sede di visita collegiale, accerta la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
4. Il requisito di cui all' articolo 5, comma 1, lettera d) della l.r. 49/2003 , ove non risulti dal verbale di accertamento della Commissione medica, è certificato, per quanto attiene il residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, da un medico pubblico o convenzionato specialista in oculistica.
5. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidità per cause di guerra e di invalidità per cause di servizio sono effettuati dalle Commissioni mediche di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra), da ultimo modificato dalla Sito esternol. 448/1998 .
6. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidità per cause di lavoro sono effettuati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), come previsto dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
Art. 20
- Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
1. L'istanza di esenzione di cui all' articolo 6 della l.r. 49/2003 è sottoscritta dal legale rappresentate dell'organizzazione di volontariato.
2. Con dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante secondo le modalità di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. "Testo A"), da ultimo modificato con decreto del Presidente della Repubblica. 7 aprile 2003, n. 137 (Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell' Sito esternoarticolo 13 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 ), sono autocertificate:
a) l'iscrizione dell'organizzazione nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 aprile 1996, n. 19 (Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
b) l'uso esclusivo del veicolo ai fini istituzionali.
Art. 21
- Esenzione dei veicoli per trasporto specifico
1. L'istanza di esenzione di cui all' articolo 7 della l.r. 49/2003 è sottoscritta dal legale rappresentante.
2. L'iscrizione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) all'anagrafe unica ai sensi del decreto del Ministro dell'economia 18 luglio 2003, n. 266 (Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell' Sito esternoarticolo 11, comma 3, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ), è certificata mediante dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante secondo le modalità di cui al Sito esternod.p.r. 445/2000 .
Art. 22
- Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio
1. L'istanza di esenzione di cui all' articolo 7 della l.r. 49/2003 è sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La competente struttura regionale verifica l'inserimento dei veicoli, di cui è richiesta l'esenzione, nei piani operativi annuali provinciali di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto 2004, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
Art. 23
- Veicoli consegnati per la rivendita
1. Ai fini della sospensione dal pagamento della tassa automobilistica le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli redigono quadrimestralmente, su supporto cartaceo e magnetico, con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati per la rivendita.
2. L'elenco è trasmesso, anche per via telematica, alla Regione Toscana o all'ente gestore, entro la fine del mese successivo ai quadrimestri indicati nel comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.