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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Sezione I
- Intermediari della riscossione
Art. 03
- Soggetti abilitati
1. Sono abilitati al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche:
a) le banche tesoriere della Regione Toscana;
b) le Poste italiane s.p.a.;
c) l'ente gestore di cui all' articolo 2 , comma 2.
2. Possono essere abilitati al servizio di riscossione, ove autorizzati con la procedura di cui all' articolo 6 :
a) i tabaccai, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), da ultimo modificato dall' Sito esternoart. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2000");
b) gli studi di consulenza automobilistica ai sensi dell' Sito esternoarticolo 31, comma 42, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), da ultimo modificato dall' Sito esternoarticolo 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2002").
Art. 04
- Tesoriere regionale
1. Gli istituti di credito che svolgono i servizi di tesoreria per la Regione sono abilitati alla riscossione della tassa automobilistica.
2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di cui al comma 1, riguardanti il servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono disciplinati dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.
Art. 05
- Ente gestore
1. L'ente gestore esercita il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche con le modalità previste dalla convenzione contemplata dall' articolo 2 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.