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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 07
- Modalità di riscossione
1. I soggetti autorizzati assicurano il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.
2. Il contribuente tenuto al pagamento della tassa automobilistica comunica ai soggetti autorizzati:
a) i dati identificativi del veicolo: tipo, targa o telaio;
b) la regione o la provincia autonoma di residenza;
c) il numero di mesi di validità del pagamento;
d) il mese e l'anno di scadenza;
e) l'eventuale diritto a riduzione.
3. I soggetti autorizzati trasmettono i dati al sistema informatico che in automatico calcola l'importo della tassa automobilistica dovuta, chiedono al contribuente di controllare la congruenza dello stesso e confermano l'operazione.
4. La conferma dell'operazione permette la stampa automatica della ricevuta di pagamento che è consegnata al contribuente.
5. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema, di alterare i dati contenuti nelle stesse e di rilasciare ricevute di pagamento su moduli non conformi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.