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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 35
- Effetti della decadenza
1. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, ai sensi dell' articolo 33 , comma 6, o dell' articolo 34 , comma 6, non può essere concessa una successiva rateazione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data di decadenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto, anche in relazione ad anni d'imposta o veicoli diversi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.