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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 33
- Rateizzazione delle somme contestate con l'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
1. In materia di tasse automobilistiche regionali il dirigente competente può concedere su istanza del debitore, che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento in forma rateizzata delle somme contestate con l'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La rateazione viene concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.
5. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sia pari o inferiore a euro 100,00.
6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata; se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo viene iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.