Menù di navigazione

Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 31
- Presentazione di memorie difensive avverso l'atto di accertamento e irrogazioni delle sanzioni
1. Avverso l'atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni il contribuente può presentare memorie difensive volte ad ottenere l'annullamento o la modifica dello stesso ai sensi dell' articolo 30
2. Alle memorie difensive sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento o la modifica dell'atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni.
3. La presentazione delle memorie difensive non interrompe i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La documentazione idonea a comprovare il diritto all'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al comma 2 è individuata dalla Giunta regionale con l'atto di cui all' articolo 2 , comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.