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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 30
- Autotutela
1. l dirigente competente in materia di tributi può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti impositivi illegittimi o infondati, tra l'altro per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti ed avvenuti comunque entro la data di esecutorietà del ruolo;
f) sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, esenzioni, sospensioni;
g) errore materiale del contribuente.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.