Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R
Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 29
- Comunicazione informativa e avvisi bonari al contribuente
1. La Regione, direttamente o mediante l'ente gestore, può inviare ai contribuenti che, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 28, risultino non in regola con il corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria, comunicazioni informative o avvisi bonari contenenti l'invito alla verifica della singola posizione tributaria ed alla regolarizzazione in fase precontenziosa.
2. La comunicazione informativa e l'avviso bonario non costituiscono atti formali soggetti a ricorso giurisdizionale e non interrompono né sospendono i termini per il ravvedimento operoso di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ), da ultimo modificato dall' articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 9 9 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 , D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 , in materia di sanzioni amministrative tributarie).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.