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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 27
- Liquidazione
1. La Regione dispone, entro il termine di quattro mesi dalla data di conclusione della fase istruttoria di cui all'articolo 26, la liquidazione delle somme da rimborsare, oppure comunica all'interessato il diniego del rimborso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.