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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 22
- Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio
1. L'istanza di esenzione di cui all' articolo 7 della l.r. 49/2003 è sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La competente struttura regionale verifica l'inserimento dei veicoli, di cui è richiesta l'esenzione, nei piani operativi annuali provinciali di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto 2004, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.