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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 20
- Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
1. L'istanza di esenzione di cui all' articolo 6 della l.r. 49/2003 è sottoscritta dal legale rappresentate dell'organizzazione di volontariato.
2. Con dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante secondo le modalità di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. "Testo A"), da ultimo modificato con decreto del Presidente della Repubblica. 7 aprile 2003, n. 137 (Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell' Sito esternoarticolo 13 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 ), sono autocertificate:
a) l'iscrizione dell'organizzazione nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 aprile 1996, n. 19 (Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
b) l'uso esclusivo del veicolo ai fini istituzionali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.