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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 19
- Accertamenti sanitari ai fini dell'esenzione per disabilità
1. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo sono effettuati dalle Commissioni mediche pubbliche previste dalla Sito esternolegge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all' Sito esternoarticolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternoL. 26 luglio 1988, n. 291 , e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), operanti presso le aziende unità sanitarie locali (aziende USL).
2. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di handicap sono effettuati dalle Commissioni mediche pubbliche di cui all' Sito esternoarticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Su richiesta dell'interessato la Commissione medica competente, in sede di visita collegiale, accerta la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
4. Il requisito di cui all' articolo 5, comma 1, lettera d) della l.r. 49/2003 , ove non risulti dal verbale di accertamento della Commissione medica, è certificato, per quanto attiene il residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, da un medico pubblico o convenzionato specialista in oculistica.
5. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidità per cause di guerra e di invalidità per cause di servizio sono effettuati dalle Commissioni mediche di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra), da ultimo modificato dalla Sito esternol. 448/1998 .
6. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidità per cause di lavoro sono effettuati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), come previsto dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.