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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 18
- Soggetti ammessi all'esenzione per disabilità
1. Hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica le persone disabili in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5 della l.r. 49/2003 .
2. Nel caso di soggetti disabili minorenni il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non è subordinato al possesso del requisito di cui all' articolo 5 , comma 5, della l.r. 49/2003 .
3. L' articolo 5 , comma 5, della l.r. 49/2003 non si applica ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che sono stati obbligati a utilizzare veicoli adattati ai comandi guida in funzione della disabilità motoria dalle commissioni mediche locali di cui all' Sito esternoarticolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dall' Sito esternoarticolo 2 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada).
4. Non hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica i proprietari dei veicoli intestati a più di un soggetto.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora ciascuno dei proprietari del veicolo possieda i requisiti di cui all' articolo 5 della l.r. 49/2003 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.