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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 17
- Variazioni
1. Le variazioni di cui all' articolo 4 , comma 3, della l.r. 49/2003 sono comunicate alla competente struttura regionale o all'ente gestore, che provvedono agli adempimenti di competenza nel termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.